Art. 9.
(Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e la promozione delle medicine complementari).

      1. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale per la ricerca e la promozione delle medicine complementari», gestito dalla Commissione permanente, la cui quantificazione è stabilita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Lo stanziamento annuale del Fondo non deve comunque essere inferiore a 3 milioni di euro.

 

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