1. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale per la ricerca e la promozione delle medicine complementari», gestito dalla Commissione permanente, la cui quantificazione è stabilita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Lo stanziamento annuale del Fondo non deve comunque essere inferiore a 3 milioni di euro.